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RiccardoC
Pensieri in libertà


Diario


23 maggio 2007

Analisi e Traduzione del Crimen Sollicitationis del 1962.

In questo post vorrei analizzare il Crimen Sollicitationis, il documento del 1962 redatto dal Cardinale Alfredo Ottaviani e firmato da Papa Roncalli, esso si rivolge principalmente (come dice la premessa) ai casi di tentazioni durante la confessione.

Ho tradotto personalmente il Crimen nei punti salienti da un documento inglese scritto a macchina, qualora vi fossero errori di traduzione segnalatemeli (vedere liberatoria finale).

Analiziamo innanzitutto la presentazione di questo documento, guardando anche a chi è rivolto:

ISTRUZIONI SU COME PROCEDERE IN CASO DI PROVOCAZIONE
<<A tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del
luogo, anche di rito orientale- stampa vaticana 1962

Questo testo dev’essere diligentemente conservato nell’archivio
segreto
della Curia come norma interna. Non dev’essere
pubblicato o aggiunto a nessun commentario (nec ullis
commentariis).>> Intestazione - Crimen Sollicitationis

Grazie a chipko per la correzione (sostituito "strettamente confidenziale" con "norma interna", errore nella trasuzione inglese).

Non si capisce il motivo per cui viene ritenuto doveroso tenere questo documento segreto (Archivi segreti), lo si capirà dopo averlo letto tutto.

<<Il crimine di provocazione avviene quando un prete tenta un
penitente, chiunque esso sia, nell’atto della confessione, sia
prima che immediatamente dopo, sia nello svolgersi della
confessione che col solo pretesto della confessione, sia che
avvenga al di fuori del momento della confessione nel confessionale
che in altro posto solitamente utilizzato all’ascolto delle
confessioni o in un posto usato per simulare l’intento di ascoltare
una confessione.>>
Preliminari, Art.1 - Crimen Sollicitationis


Ecco quindi la definizione del termine "Crimen Sollicitationis"....qualcuno, ingenuamente, potrebbe eccepire che il documento si riferisce solo ai casi di violenza commessa durante la confessione (nella seppur larga accezione che si da nell'art. 1, dato che vengono inseriti anche il prima, il dopo, i posti usati per simularla..)

Questa eccezione viene però smentita dallo stesso testo:

<<Queste cose che sono state scritte riguardo il crimine di provocazione fino a questo punto sono comunque valide, cambiando solo le cose che necessitano di essere cambiate per la loro natura>> Il peggior crimine, Art. 72 - Crimen Sollicitationis

Quindi questa eccezione viene smentita dallo stesso Crimen, si applicano alla pedofilia anche le seguenti norme:

<<Ad ogni modo, avendo salvaguardato il diritto dell’Ordinario,
non c’è nulla che impedisca ai suoi superiori, se per caso capiti
loro di scoprire uno dei loro sottoposti delinquere nell’
amministrazione del sacramento della Penitenza
, di poter e dover
diligentemente monitorare questa persona, ammonirlo e correggerlo
e, se il caso lo richiede, sollevarlo da alcune incombenze.
Avranno anche la possibilità di trasferirlo, a meno
che l’Ordinario del posto non lo abbia proibito perché ha già
accettato la denuncia e ha cominciato l’indagine.>>
Preliminari, Art.4 - Crimen Sollicitationis


Quindi se un superiore viene a conoscenza di abusi su minori, ma non ci sono denunce, il prete può venire trasferito...alla faccia della giustizia.


<<Nel trattare queste cause la cosa che deve essere maggiormente curata e rispettata
è che esse (le cause) devono avere corso segretissimo
 e che siano sotto il vincolo del silenzio perpetuo una volta che si siano
 chiuse e mandate in esecuzione
(Instr. Sancti Officii, 20
(perpetuo silentio premantur) . Tutti coloro che entrino a far
parte a vario titolo del tribunale giudicante o che vengano a
conoscenza dei fatti per la propria posizione devono osservare il
rispetto più assoluto del segreto
-che dev’essere considerato come
segreto del Santo Uffizio- su tutti i fatti e le persone, pena la
scomunica ‘lata sententiae’
‘ipso facto’ e senza nessuna menzione
sulla motivazione della scomunica che spetta al Supremo Pontefice,
e sono obbligati a mantenere l’inviolabilità del segreto senza
eccezione nemmeno per la Sacrae Poenitentiariae.>>
Preliminari, Art.11 - Crimen Sollicitationis

Grazie a
Radagast per la correzione!

Omertà completa su tutto, a pena di scomunica.....massimo segreto e, nel caso il caso sia stato esaminato dal giudice, il caso deve essere coperto da silenzio PERPETUO.

Al momento che il processo è stato svolto la causa (testimonianze, ammissioni, atti ed eventuale esito) deve essere posta sotto silenzio PERPETUO...come si vede anche i FATTI (abusi) e le PERSONE (il pedofilo).

Coloro che si attendono un riferimento ai poveri bambini violentati, ad aiuti psicologici, a colloqui con i genitori, ad un aiuto QUALSIASI rimarrà tristemente deluso....le vittime vengono si citate, ma la motivazione è completamente differente:


<<Il giuramento di segretezza deve essere in questi casi fatto fare
anche all'accusatore o a quelli che hanno denunciato il prete o ai
testimoni.

Nessuno di questi, comunque, è sottoposto a sanzione a meno che ai
medesimi per caso non ne sia stata espressamente minacciata
qualcuna nello stesso atto di accusa, deposizione o indagine.>>
Preliminari, Art.13 - Crimen Sollicitationis

Non si capisce il motivo di obbligare al giuramento di segretezza anche alle vittime...in particolar modo sapendo che poi questo articolo verrà usato anche per i casi di pedofilia...perchè le vittime degli abusi devono prestare giuramento di segretezza?

Sebbene non siano previste pene per l'infrazione del segreto nel documentario della BBC abbiamo però visto come vengano trattate le persone che denunciano pubblicamente i loro stupratori, e che quindi infrangono questo vergognoso voto di segretezza...vengono sanzionate socialmente...isolati dalla comunità parrocchiale (e nel caso del documentario della BBC la comunità parrocchiale coincideva con il paese, con le ovvie conseguenze) e marchiati per non essere state omertose.

Oltre al documentario possiamo notare come vengono trattate queste persone semplicemente ricordando il caso di Marco Marchese, che ha denunciato le violenze subite a 12 anni (il sacerdote colpevole ha patteggiato la pena).

La diocesi di Agrigento chiede alla vittima 200 mila euro per i danni d’immagine.




Ma cosa accade se e quando il presunto pedofilo viene denunciato?

<<Se è evidente che la denuncia manca completamente di fondamento,
 egli (l'ordinario) dovrebbe dichiararlo agli atti,
e i documenti dell'accusa dovrebbero essere DISTRUTTI.>>
Capitolo II, Art.42a - Crimen Sollicitationis

A decidere se la denuncia manca completamente di fondamento lo decide ovviamente l' Ordinario....non la magistratura.

Ci si potrebbe chiedere come mai la chiesa dia disposizione che, in questi casi, tutti i documenti dell'accusa diano distrutti...Volendo citare un personaggio certamente fedele alla chiesa, Giulio Andreotti potremmo dire che a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina...ma noi non vogliamo commettere peccato, vero? :-)


<<Se comunque ci sono indicazioni di un crimine abbastanza serie ma non ancora sufficenti a instituire un processo accusatorio, specialmente quando solo una o due denunce sono state fatte, o quando invece il processo è stato tenuto con diligenza, ma non sono state portate prove, o queste non erano sufficienti, o addirittura molte prove ma con procedure incerte o con procedure carenti [...]gli atti, come sopra, dovrebbero essere tenuti negli archivi e nel frattempo dovrebbe essere fatto un controllo morale sull'accusato.>>Capitolo II, Art.42c - Crimen Sollicitationis

Ovviamente se le prove non sono sufficienti ma sono serie si fa un controllo morale....guai ad avvertire la magistratura....

<<Se, dopo la prima ammonizione, arrivano contro lo stesso soggetto
altre accuse riguardanti crimini di provocazione precedenti l’
ammonizione, l’Ordinario dovrebbe vedere, sencondo la propria
coscienza e giudizio, se la prima ammonizione può essere
considerata sufficiente o se procedere a una nuova ammonizione
oppure ad eventuali misure successive.
>>
Capitolo II, Art.44 - Crimen Sollicitationis

Ecco....se arrivano altre accuse contro lo stesso soggetto l'ordinario può decidere se basta la prima o bisogna farne altre oppure altre misure (come denunciarlo e iniziare un processo)...


<<Queste cose che abbiamo trattato, dovrebbe esserci una procedura
per presentare la denuncia al denunciato, secondo la formula P,
avendo cura e diligentemente assicurandosi che l'accusato e
specialmente quelli che l'hanno denunciato non siano rivelati.[..]
Se mentre si parla viene fuori qualcosa che sembri direttamente o
indirettamente violazione del segreto (confessionale)
, il giudice non
deve permettere che questo sia riferito negli atti dal notaio
; e
se, per caso, è stato senza donsiderazione fatto, dovrebbe
ordinare, appena lo nota, che i riferimenti vengano completamente
cancellati.In ogni caso il giudice deve ricordarsi che non  è mai
giusto per lui costringere l'accusato a giurare il vero.
>>
Capitolo III, Art.52 - Crimen Sollicitationis

Se per esempio degli abusi sono stati denunciati all'interno della confessione (come racconta una vittima nel documentario BBC) queste denunce non possono essere riferite al processo!

E poi il giudice deve ricordare che non è mai giusto costringere l'accusato a dire il vero....figuriamoci!



Di fronte a tutto questo la Chiesa era a conoscenza?La risposta è SI, almeno per quanto riguarda i processi svolti:

<<Una volta tenutosi l'appello,il giudice deve trasmettere una copia
autentica o l’originale degli atti del caso al Santo Uffizio, con
la maggiore premura possibile, aggiungendo, se necessario e se lo
ritiene opportuno, ulteriori informazioni .>>
Capitolo III, Art.59 - Crimen Sollicitationis

<<Tutte queste comunicazioni ufficiali devono sempre essere fatte
sotto segreto pontificio; e, quando concernono il bene comune della
chiesa, il precetto di farlo obbliga sub gravi>>
titolo numero 3, Art.70 - Crimen Sollicitationis

Ritorna, anche qui, il tema della assoluta segretezza.


Parliamo ora del capitolo riguardante il peggior crimine:

<<Sotto il nome del peggior crimine è inteso a questo punto il
significato di un osceno fatto esterno, gravemente peccaminoso,
compiuto da un chierico o tentato con una persona del suo stesso
sesso.>>
Il peggior crimine, Art.71 - Crimen Sollicitationis

Ma affinchè il crimine abbia conseguenze penali:

<<Affinchè il peggior crimine abbia effetti penali, una persona
deve aver fatto questo: qualsiasi osceno, atto esterno, gravemente
peccaminoso, perpetrato in qualsiasi modo da un chierico o da lui
tentato con giovani (minori prepuberi)di entrambi i sessi
o bestie feroci (bestialità)>>
Il peggior crimine, Art.73 - Crimen Sollicitationis


Qui arrivano le parti interessanti.....


<<Io...detto prima...e toccando i sacri vangeli posti davanti a me,
giuro e prometto di esercitare il mio dovere fedelmente...Sotto
pena di scomunica late sententiae
ispo facto senza che alcuna
dichiarazione venga fatta, nessuno mi potrà assolvere se non il
Santo Padre, escluso addirittura il Cardinale Penitenziario, e,
sotto altre pene ancora più serie, a disposizione del Supremo
Pontefice che mi potranno essere inflitte, io giuro sacramente,
giuro e giuro, di osservare inviolabilmente il segreto in tutta la
materia e i dettagli
[...].Ulteriormente, Osserverò questo segreto
assolutamente e in ogni modo con tutti quelli che non sono parti
legittimate nel trattamento di questi casi; nè accenerò mai,
direttamente o indirettamente, per scritto, o in ogni altra forma
neppure per la più urgente e seria causa, neppure con l'intenzione
di un bene più grande,
(inteso come : non commetterò) commettere
niente contro questa fedeltà al segreto, a meno che una particolare
facoltà o dispensazione mi sia stata espressamente data dal Supremo
Pontifice.>>
LA FORUMULA PER FARE UN VOTO DI OSSERVANZA DEL SEGRETO PONTIFICIO
(FORMULA A) - Crimen Sollicitationis


Omertà COMPLETA....neppure per la causa più urgente e seria, neppure con l'intenzione di un bene più grande.....come la felicità di decine di bambini per esempio.....pena la SCOMUNICA.


<<Credo che dovrebbe essere decretato che, avendo imposto congruenti
(o gravi) e salutari pene, che saranno esercizi spirituali per ...
giorni da fare in una casa religiosa, durante i quali rimarrà
sospeso dalla celebrazione della messa...dovrebbe essere dimesso
con (qui dovrebbero essere espressi, secondo le prescrizioni del
canone 2368 (versione del 1917) e anche le sanzioni supplementary
che sembrano necessarie).
Se per caso ha assolto il suo complice, dovrebbe purificare la sua
coscienza con un ricorso al [sacred penitentiary]>>NEL CASO DI PROPOSTA DI CONDANNA - Crimen Sollicitationis

Se quindi un prete pedofilo veniva condannato doveva farsi curare a quanto si capisce in questo articolo (esistevano poi pene più gravi, fino alla scomunica...anche se non è mai giunta notizia di provvedimenti similari) la cura è basata su esercizi spirituali....i pedofili si curano con 3 ave maria, 2 padre nostro....

Non è molto chiaro, di primo acchito, il significato di "dimesso"...dimesso dalla casa religiosa?dimesso dal suo ruolo (strana costruzione tra l'altro) ?

Guardando casi reali si capisce che si intende dimesso dalla casa religiosa (dove veniva guarito a suon di preghiere):

Scrive Vittorio Zucconi (si legga il dossier sulla pedofilia: http://www.ildialogo.org/Ratzinger/pretipedofili/pedofiliadossier111032007.pdf):

Sulla lettera di accompagnamento per un prete dimesso da
un centro di rieducazione
, padre Robert Burns, e sottoposta al cardinale Law
perché fosse riassegnato, c’è una notazione a mano a grandi lettere, problem:
children, è un pedofilo. E padre Burns fu mandato a lavorare in una parrocchia del
vicino New Hampshire
...

Finito, almeno per ora...appena potrò scriverò qualcosa anche sulla lettera del 2001 fatta dall'allora cardinal Ratzinger.

Spero che questo post sia stato di vostri interesse.

Ciao,

Riccardo


***Liberatoria***

Ho tradotto secondo le mie conoscenze il documento, senza alcuna intenzione di modificare il contenuto al fine di calunniare o diffamare persona alcuna, qualora vi fossero errori di traduzione vi prego di segnalarmeli.




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18 maggio 2007

Crimini Sessuali e Vaticano

Da circa una settimana in internet circola un video di un servizio della BBC sottotitolato in italiano dal titolo "Sex Crimes and Vatican".

Parla del Crimen Sollicitationis, un documento che imponeva sui crimini di pedofilia il segreto pontificio (pena la scomunica)...documento redatto dal Sant' Uffizio dal cardinal Ottaviani e sottoscritto da Papa Roncalli...venne poi riconfermato dall'allora cardinal Ratzinger tramite una lettera ai vescovi(ufficiale e disponibile).

Evito di dire altro anche se ci sarebbe molto da dire...è triste che ci vogliano Grillo (grandissimo a metterlo sul blog, a lui va tutta la mia stima) e la BBC per queste cose....la cosa si sa da parecchio tempo, io la conosco da 1 anno e mezzo ma l'informazione è presente da moooolto tempo...il problema che nessuno dice niente...in Irlanda appena è uscita questa cosa l'opinione pubblica ha travolto la chiesa richiedendo la modificazione dei patti....qui ancora nulla...nessuno sa nulla....

Forse l'intervento di grillo è un piccolo passo affinchè crolli questo muro di omertà:

Ecco il video del documentario: http://video.google.com/videoplay?docid=3237027119714361315

Ed ecco l'intervento di Grillo (con alcune inesattezze):

http://www.beppegrillo.it/2007/05/crimen_sollicit.html

Ecco un breve riassunto sul Crimen Sollicitationis e sulla sua storia:

http://it.wikipedia.org/wiki/Crimen_sollicitationis

Se volete informarvi maggiormente potete leggere il testo originale in inglese o il nuovo testo di Ratzinger (in italiano), oppure i vari report americani....

Spero che vi interessi :)

Ciao!




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